Art. 45.
(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale).

      1. Il perito agrario sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo, anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato ai sensi dell'articolo 44, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.